Art. 10 — Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di coordinamento e finali
[1]L'articolo 77 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere di complemento") e' sostituito dal seguente:
[2]""Art. 77 (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento)
[3]1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vice brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi e' conferita agli appartenenti ai ruoli "appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che:
- a)abbiano maturato almeno sei anni di servizio;
- b)siano in possesso del diploma di scuola media superiore. 3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreche' gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermita'." L'articolo 78 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice brigadiere della riserva") e' sostituito dal seguente:
[4]""Art. 78 (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva)
[5]1. Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermita' dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva. 2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneita', di cui al precedente comma."". All'articolo 79 del decreto di inquadramento ("Impiego"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza." All'articolo 80 del decreto di inquadramento ("Norma di equivalenza"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformita' al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento."
Testo vigente dal 26 marzo 2001
