Art. 9 — Poteri dell'Agenzia
L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nelle inchieste di propria competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attivita' direttamente o indirettamente interessi la sicurezza del volo. Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi oggetto di inchiesta. L'Agenzia attiva ogni procedura diretta a garantire la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita' interessate, al fine di assicurare lo svolgimento dell'inchiesta tecnica secondo le modalita' di cui all'articolo 10. L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni:
- a)si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle universita' e di altri enti pubblici di ricerca;
- b)assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali puo' inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonche', in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici;
- c)puo' delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Testo vigente dal 22 marzo 1999
