L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nelle inchieste di propria competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attivita' direttamente o indirettamente interessi la sicurezza del volo. Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi oggetto di inchiesta. L'Agenzia attiva ogni procedura diretta a garantire la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita' interessate, al fine di assicurare lo svolgimento dell'inchiesta tecnica secondo le modalita' di cui all'articolo 10. L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni:

  • a)si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle universita' e di altri enti pubblici di ricerca;
  • b)assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali puo' inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonche', in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici;
  • c)puo' delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Testo vigente dal 22 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66~art9 · fonte del testo

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