Art. 3 — Compiti e finalità
L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all'articolo 826 del codice della navigazione, cosi' come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilita'. L'Agenzia compie attivita' di studio e di indagine, formulando raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici. L'Agenzia provvede, in particolare, a:
- a)proporre alle autorita' aeronautiche competenti l'emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e migliorare la sicurezza del volo;
- b)collaborare, ove richiesto, con l'autorita' giudiziaria nello svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici;
- c)assicurare i rapporti con enti, istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed esteri;
- d)consentire, in regime di reciprocita', la partecipazione di rappresentanti dello Stato in cui e' immatricolato un aeromobile interessato da incidente o inconveniente grave alla relativa indagine tecnica;
- e)monitorare, ai fini della prevenzione, gli indicatori significativi emersi nel corso delle investigazioni;
- f)monitorare gli incidenti occorsi ad apparecchi per il volo da diporto e sportivo.
Testo vigente dal 22 marzo 1999
