Art. 15 — Disposizioni finanziarie e contabili
Le spese di istituzione e di funzionamento dell'Agenzia, valutate in lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, sono poste a carico dell'unita' previsionale di base 2.1.2.8 - Organismo per la sicurezza del volo - capitolo 1179 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno e per gli esercizi successivi. Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi alla amministrazione vigilante. L'Agenzia e' sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita nella tabella A allegata alla stessa legge. Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 22 marzo 1999
