Art. 11 — Divieto di divulgazione
Gli atti e i documenti afferenti le inchieste, nonche' il contenuto delle relazioni e dei rapporti non ancora completati dall'Agenzia sono esclusi dal diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e su di essi deve essere osservato il segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Testo vigente dal 22 marzo 1999
