Art. 9 — Tutela della riservatezza
Fatto salvo il disposto dell'articolo 6 e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
- a)e' vietato divulgare, per finalita' diverse, atti e documenti relativi all'inchiesta, quali:
- 1)le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni e annotazioni raccolte o ricevute dall'organismo investigativo;
- 2)i documenti da cui risulti l'identita' delle persone che hanno testimoniato nell'ambito dell'inchiesta;
- 3)i dati sensibili che riguardano persone coinvolte nel sinistro o incidente marittimo;
- b)nel corso dell'attivita' d'inchiesta e fino alla conclusione della stessa, i relativi atti e documenti, nonche' il contenuto delle relazioni non in versione definitiva, sono sottratti al diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e su di essi deve essere osservato il segreto d'ufficio. Le deposizioni testimoniali relative al sinistro o incidente marittimo, assunte dagli investigatori dell'organismo investigativo nel quadro delle indagini, non possono essere utilizzate per scopi diversi dalle inchieste di sicurezza e, in ogni caso, il loro trattamento deve avvenire secondo modalita' che escludano l'identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in casi eccezionali, con provvedimento motivato, puo' derogare in tutto o in parte dai vincoli di riservatezza stabiliti nel comma 1, qualora la divulgazione si renda necessaria per l'attuazione di un interesse pubblico dello Stato ritenuto prevalente rispetto alle finalita' proprie del decreto.
Testo vigente dal 6 ottobre 2011
