Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente comma: "9-bis. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.".
Testo vigente dal 27 dicembre 1996
