Il primo comma dell'articolo 1751 del codice civile, primo alinea, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e' sostituito dal seguente: "All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorrono le seguenti condizioni:". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1751 del codice civile, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, e come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente: "L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.".
Testo vigente dal 19 marzo 1999
