Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1993 al 24 novembre 2007. 445 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato il produttore che prepara, per porli in commercio, prodotti d'uovo non rispondenti alle condizioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g) ed h), o omette di adottare le misure di cui all'art. 4, comma 1, e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Chiunque, senza essere concorso nella produzione, pone in commercio i prodotti d'uovo di cui al comma 1 e' punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire tre milioni a lire ventuno milioni. Non sono punibili i soggetti di cui al comma 2 qualora la difformita' alle condizioni di cui al comma 1 riguarda la composizione o comunque requisiti intrinseci e non apparenti del prodotto che non siano da loro agevolmente conoscibili, ne siano conosciuti. Qualora il prodotto d'uovo non sia conforme alle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) ed i), al produttore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 4 a chiunque, senza essere concorso nella produzione, pone in commercio prodotti d'uovo privi del bollo sanitario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i). Salvo quanto disposto al comma 1, chiunque nel trasportare i prodotti d'uovo non si attiene alle disposizioni dell'articolo 6 e' punito con l'ammenda da lire un milione e cinquecentomila a lire dodici milioni. Il produttore che prima di presentare l'istanza di cui all'articolo 8 o di aver ottenuto il riconoscimento di idoneita', inizia la preparazione dei prodotti d'uovo e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione e cinquecentomila. La pena di cui al comma 7 si applica anche ai produttori di cui all' articolo 18, comma 1, che non presentano l'istanza nei termine ivi previsto. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque impieghi i prodotti d'uovo in violazione dei provvedimenti legalmente adottati nelle ipotesi dell'articolo 12, comma 3 e 4, e' punito con l'arresto sino a quattro mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire quaranta milioni. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivita' di controllo per conto dei laboratori di cui all'articolo 5 si considerano incaricati di pubblico servizio.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 24/03/1993, n. 69 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;65~art20 · fonte del testo