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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1996 al 15 maggio 2008. 419 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalita' lavorative, ed in particolare:

tolto: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;

tolto: b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

tolto: c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

tolto: d) della conoscenza di una patologia della quale e' affetto un lavoratore, che e' da porre in correlazione diretta all'attivita' lavorativa svolta;

tolto: e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita' sanitaria competente che possono influire sul rischio;

tolto: f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attivita' lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. Nelle attivita', quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro puo' prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non e' necessaria. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e' integrato dai seguenti dati:

tolto: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

tolto: c) le generalita' del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

tolto: d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le misure preventive e protettive applicate;

tolto: e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. Il rappresentante per la sicurezza e' consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art78 · fonte del testo

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