Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 40, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1994 al 15 maggio 2008. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non sono dispositivi di protezione individuale:

tolto: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

tolto: b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

tolto: c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

tolto: d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

tolto: e) i materiali sportivi;

tolto: f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

tolto: g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art40 · fonte del testo