Art. 25 — Disciplina dei titoli minerari
Ove non diversamente disciplinato dal presente decreto, per l'attribuzione dei titoli di cui all'articolo 24 si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti. Dopo l'attribuzione dei titoli minerari si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
