Art. 24 — Attribuzione di titoli minerari
Nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n.136 del 1953, l'ENI ha diritto di ottenere dal Ministero l'attribuzione di permessi di ricerca, di concessioni di coltivazione e di stoccaggio a salvaguardia dei diritti maturati in regime di esclusiva, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo. I titoli minerari sono attribuiti con decorrenza dal 1o gennaio 1997 all'ENI, che li esercita direttamente o a mezzo di societa' controllate o collegate. I provvedimenti di attribuzione dei titoli minerari sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alle Amministrazioni interessate.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
