A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:

  • a)permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro quadrato;
  • b)permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro quadrato;
  • c)permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per chilometro quadrato;
  • d)permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire per chilometro quadrato;
  • e)concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato;
  • f)concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire per chilometro quadrato;
  • g)concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 20000 lire per chilometro quadrato;
  • h)concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato. 12 Nel caso di titoli minerari ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano i canoni di cui al comma 1 sono dovuti alla regione o provincia autonoma. I canoni di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

12

con decorrenza dal 1 giugno 2019

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 9) che "A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue: a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato; b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato; c)concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato; d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato". Ha inoltre disposto (con l'art. 11-ter, comma 10) che "Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue: a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato".

Testo vigente dal 13 febbraio 2019

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1996 al 13 febbraio 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 9) che "A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue: a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato; b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato; c)concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato; d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato". Ha inoltre disposto (con l'art. 11-ter, comma 10) che "Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue: a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato; b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato; c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625~art18 · fonte del testo

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