Ove lo richiedano la natura, l'entita' o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia:
- a)adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi;
- b)dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di emergenza;
- c)protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi, nonche' contro le intemperie;
- d)situato quanto piu' possibile distante dalle zone di pericolo. Gli alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto; i locali dormitorio devono avere uno spazio adeguato dove gli occupanti possano riporre i loro abiti; devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne. Gli alloggi devono avere gabinetti, docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda; devono essere previsti per docce e gabinetti locali separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinche' ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficolta' e in condizioni igieniche adeguate.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
