Ai luoghi di lavoro ubicati in superficie si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il piu' rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno o in area di sgombero sicuri. Nelle attivita' estrattive condotte mediante perforazione, i luoghi di lavoro delimitati da recinzione, i locali di alloggio e i locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e che sboccano in una zona sicura, in un punto di raduno o in un'area di sgombero sicuri.

Testo vigente dal 14 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624~art37 · fonte del testo

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