Il primo comma dell'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e' sostituito dal seguente: "Ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilita' di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca."
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
