Art. 27 — Disposizioni finanziarie
Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Testo vigente dal 16 maggio 2017
