Art. 24 — Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle localita' ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita' di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e' accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

Testo vigente dal 16 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62~art24 · fonte del testo