Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1998 al 31 maggio 2017. 845 parole tolte, 10 parole aggiunte in 25 capoversi.

tolto: L'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: "Art. 658 (Assegni di sede). - 1. Al personale in servzio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito:

tolto: a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9;

tolto: b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O. N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonche' del corso dei cambi. 3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede. 4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale. 6. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini del relativo computo il sabato e' considerato giorno lavorativo. 7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero. 8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorita' o ente. 9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attivita' previste nel titolo I sono cosi determinati:

tolto: Assegno mensile lordo lire --

tolto: A) Personale ispettivo, direttivo e docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane e presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere:

tolto: 1) Ispettore tecnico............................... 1.700.000

tolto: 2) Direttore didattico con funzioni ispettive...... 1.560.000

tolto: 3) Preside di istituto di istruzione su periore.... 1.534.000

Mostra gli altri 17 capoversi cambiati

tolto: 4) Preside di scuola media......................... 1.534.000

tolto: 5) Direttore didattico............................. 1.534.000

tolto: 6) Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita' istituti superiori e con- servatori stranieri............................ 1.400.000

tolto: 7) Docente incaricato della presidenza di is- tituto di istruzione secondaria superiore...... 1.311.000

tolto: 8) Docente nelle scuole secondarie superiori o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di secondo grado..................... 1.260.000

tolto: 9) Lettore incaricato anche di attivita' extra accademiche..................................... 1.260.000

tolto: 10) Docente incaricato della presidenza di scuola media........................................... 1.219.000

tolto: 11) Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive............... 1.165.000

tolto: 12) Lettore......................................... 1.160.000

tolto: 13) Docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado 1.151.000

tolto: 14) Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore............................ 1.105.000

tolto: 15) Insegnante elementare o di scuola materna o presso istituti stranieri di istruzione primaria. 1.105.000

tolto: B) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in servizio presso istituzioni scolastiche italiane:

tolto: 16) Responsabile amministrativo..................... 1.105.000

tolto: 17) Assistente amministrativo....................... 949.000

tolto: 18) Collaboratore scolastico........................ 805.000

tolto: 10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'.".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62~art27 · fonte del testo

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