Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici provvede a trasferire alla societa' i compiti di cui all'art. 1 gia' oggetto delle convenzioni assentite in favore del consorzio Venezia Nuova. Entro lo stesso termine il Ministro dei lavori pubblici provvede a ridefinire la concessione di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e la relativa convenzione quadro 4 ottobre 1991, n. 7191, al fine di:
- a)assicurare il rispetto dei principi dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 139;
- b)stabilire che nelle convenzioni attuative del piano generale degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, siano previste, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale, esclusivamente la progettazione esecutiva, la sperimentazione e la realizzazione delle opere per la regolazione delle maree e di quelle ad esse strettamente connesse, riservando al Magistrato alle acque l'espletamento, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, delle gare per l'affidamento delle altre opere di competenza dello Stato.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
