Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 6, il comune di Venezia puo' anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere medesime. Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, societa' o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi. Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia e' consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.

Testo vigente dal 3 dicembre 1984

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-29;798~art12 · fonte del testo

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