La societa' di cui all'art. 1 e' retta dalle norme del codice civile. Il capitale sociale della societa' e' conferito dallo Stato, in quota maggioritaria, dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia ovvero, se costituita, dalla citta' metropolitana di Venezia e dai comuni di Venezia e Chioggia. Alla societa' possono partecipare altri soggetti pubblici, anche comunitari, i cui fini istituzionali siano coerenti con l'oggetto della stessa. Al fine di sottoscrivere o acquisire le partecipazioni della societa' lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia ovvero, se costituita, la citta' metropolitana di Venezia ed i comuni di Venezia e Chioggia possono utilizzare i finanziamenti recati dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
