La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovra' essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione. La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale. Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:

  • a)indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;
  • b)individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unita' fisica ed ecologica della laguna. Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, e' costituito un comitato cosi' composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la pubblica istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanita', Ministro per l'agricoltura e le foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato. Ciascuno dei suddetti componenti puo' essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato. I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Testo vigente dal 8 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art2 · fonte del testo

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