Art. 22 — Produzione
Provvedimento abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2010 al 12 gennaio 2017. 444 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura «denominazioni protette» o «denominazioni di origine», che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a ventimila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro. Chiunque non provvede a modificare l'idoneita' alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno piu' i requisiti per la produzione di uve designate con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a mille euro. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a cinquemila euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i trenta giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a millecinquecento euro. Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola si riscontrano irregolarita' concernenti sia vini e prodotti a monte del vino a denominazione d'origine e/o a indicazione geografica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si applicano solo le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-08;61~art22 · fonte del testo
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