Art. 2 — Circostanza aggravante del reato previsto dall'articolo 622 del codice penale
All'articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.".
Testo vigente dal 15 aprile 2002
