Art. 9.80 — Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo numero del 58 del 1998
All'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonche' chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.";
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il collegio sindacale puo' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale. Puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
