Art. 9.58 — Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Alle SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
