Art. 3 — Lavoratori a domicilio
L'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi. 2. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni. 3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, 3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma. 6. Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma, l'ordinanza di ingiunzione e' comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinche' provveda senza ritardo all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma. 7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalita' comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore. 8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.". Per le violazioni di cui agli articoli 3, primo e terzo comma, 8, primo comma, e 10, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sanzionate ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Testo vigente dal 4 ottobre 1994
