Art. 5 — Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto legislativo n. 124 del 1993
I dipendenti cessati dal servizio il cui trattamento pensionistico e' sospeso in applicazione dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 23, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995, hanno titolo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento come modificato dal decreto medesimo.
Testo vigente dal 31 ottobre 1996
