Art. 20 — Diritti dell'interessato
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
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2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2015 al 17 dicembre 2024. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, previo accertamento dell'identita' del medesimo. I diritti sono esercitati con istanza rivolta all'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Con la predetta istanza, l'interessato puo' domandare, altresi', che sia data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni o le analisi dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma nel caso in cui le informazioni o le analisi sono trasmesse all'autorita' o al punto di contatto di uno Stato. Il titolare della banca dati comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1. L'autorita' o il punto di contatto di uno Stato membro sono informati dell'esistenza dell'eventuale presentazione dell'istanza di cui al comma 1. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2024, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-04-23;54~art20 · fonte del testo
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