Ai fini delle attivita' di analisi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), l'UIP nazionale puo':
- a)confrontare i dati PNR con le informazioni contenute nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
- b)trattare i dati PNR sulla base di criteri predeterminati ai sensi del comma 2. I criteri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dall'UIP nazionale e periodicamente aggiornati sentite le autorita' competenti nazionali, nel rispetto dei principi di necessita' e di proporzionalita', in relazione alle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, nonche' di specificita' e del divieto di discriminazione basata sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato. L'UIP nazionale effettua le attivita' di analisi con modalita' non discriminatorie. I riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato dei dati PNR, effettuato a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera b), sono sottoposti dall'UIP nazionale a un esame non automatizzato, condotto sul singolo caso, per verificare la necessita' dell'adozione di provvedimenti e misure da parte delle autorita' competenti nazionali, in conformita' alle disposizioni vigenti. I provvedimenti e le misure adottate ai sensi del comma 4 non pregiudicano il diritto di entrare nel territorio dello Stato delle persone che godono del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea in conformita' al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Testo vigente dal 25 maggio 2018
