Art. 2
Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Qualsiasi persona che assuma, o comunque impieghi, personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse gia' stanziate nei propri bilanci.".
Testo vigente dal 28 febbraio 2004
