Ai vice sovrintendenti e agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile, rispettivamente previsto dagli articoli ((24-quinquies.1)) e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuito con le seguenti modalita':
- a)al personale che alla suddetta data abbia gia' murato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b)al restante personale, con decorrenza alla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. Si osservano le disposizioni di cui ai predetti articoli ((24-quinquies.1)) e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Testo vigente dal 3 agosto 2001
