Art. 30 — Definizioni ai fini della valutazione del rischio
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 2008, n. 145.
Abrogato dal 3 ottobre 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 luglio 2008, n. 145.
Abrogato dal 3 ottobre 2008
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1997 al 3 ottobre 2008. 279 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) identificazione del pericolo: l'identificazione degli effetti dannosi che una determinata sostanza puo' causare per la sua natura intrinseca;
tolto: b) valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto: la valutazione del rapporto tra la dose o il livello di esposizione ad una data sostanza e l'incidenza e la gravita' del suo effetto;
tolto: c) valutazione dell'esposizione: la determinazione delle emissioni, vie e velocita' di spostamento di una data sostanza e della sua trasformazione o degradazione al fine di stimare la concentrazione o la dose alla quale la popolazione o i comparti ambientali sono o possono essere esposti;
tolto: d) caratterizzazione del rischio: la stima dell'incidenza e della gravita' degli effetti dannosi che possono manifestarsi in una popolazione o in un comparto ambientale dovuti ad una esposizione effettiva o prevista ad una determinata sostanza; essa puo' comprendere la stima del rischio, vale a dire la quantificazione di questa probabilita';
tolto: e) raccomandazione per la riduzione del rischio: la raccomandazione delle misure che possono ridurre i rischi per l'uomo e per l'ambiente in rapporto alla commercializzazione della sostanza in questione; dette raccomandazioni possono includere:
tolto: 1) modifiche della classificazione, dell'imballaggio o dell'etichettatura della sostanza proposta nella notifica;
tolto: 2) modifiche della scheda di dati di sicurezza proposta nella notifica;
tolto: 3) modifiche proposte dal notificante nel fascicolo tecnico allegato alla notifica, dei metodi raccomandati e delle precauzioni o delle misure di emergenza indicati ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 degli allegati VII, parte A, VII, parte B, o VII, parte C;
tolto: 4) una raccomandazione alle autorita' di controllo competenti di considerare misure opportune per la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i rischi individuati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 2008, N. 145
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52~art30 · fonte del testo
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