Art. 30 — Compiti del responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:
- a)informare il titolare del trattamento e i dipendenti che effettuano il trattamento degli obblighi derivanti dal presente decreto nonche' da altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati;
- b)vigilare sull'osservanza del presente decreto e di altre disposizioni dell'Unione europea o dello Stato relative alla protezione dei dati nonche' delle previsioni di programma del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilita', la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attivita' di controllo;
- c)fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 23;
- d)cooperare con il Garante;
- e)fungere da punto di contatto per il Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 24, ed effettuare, ove necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Testo vigente dal 24 maggio 2018
