Art. 1 — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652
All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;
- b)al comma 1, lettera b), le parole «di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali»;
- c)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali.».
Testo vigente dal 27 aprile 2017
