Art. 2 — Modificazioni all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
All'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera t), e' sostituita dalla seguente: «t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;»;
- b)dopo la lettera w-bis) e' aggiunta la seguente: «w-ter) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004.».
Testo vigente dal 23 aprile 2007
