L'articolo 350 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
- a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale; davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico.";
- b)nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" e' sostituita dalla parola "giudice".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
