Il comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
