Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
