Il secondo comma dell'articolo 704 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
