Art. 78 — Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato
La legge 19 gennaio 1955, n. 25 e' cosi' modificata:
- a)nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila";
- b)nella lettera b) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";
- c)il secondo comma dell'articolo 23 e' abrogato;
- d)nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";
- e)nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila";
- f)il secondo comma dell'articolo 29 e' abrogato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
