Art. 70 — Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie

Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' cosi' modificato:

  • a)nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni";
  • b)nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 336/2004

    Questione inammissibile
    10 novembre 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ha depenalizzato il reato previsto dall’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 46 del 1997, che punisce con sanzione penale chi effettua la pubblicità di dispositivi medici senza l’autorizzazione di cui all’art. 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero in difformità dalla stessa. Ed infatti, il giudice rimettente non ha assolto all’onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione alla luce delle modificazioni legislative (d.lgs. n. 271 del 2002, art. 4; legge n. 14 del 2003, art. 15), intervenute prima della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, che hanno prima sostituito e poi abrogato – trasfondendone il contenuto in altra disposizione normativa – la norma impugnata, trasformandola comunque in illecito amministrativo.

    Art. 70 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 23 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art70 · fonte del testo

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