Art. 75 — Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive
Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.".
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
