Art. 24 — Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie
L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e' abrogato. Sono altresi' abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. Non e' ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
Testo vigente dal 31 dicembre 1999
