Art. 7 — Alloggiamento e pernottamenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1998 al 9 ottobre 2010. 243 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. 2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dall'articolo 49. 3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare:
tolto: a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da piu' di dieci mesi ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio;
tolto: b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;505~art7 · fonte del testo
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