Art. 6 — Modificazioni all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 6, lettera a), le parole «regolamento (CE) 484/2002» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95"»;
- b)al comma 6, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalita' di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95"».
- c)dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.».
Testo vigente dal 10 giugno 2020
