Art. 2 — Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 e' richiesta:
- a)ai cittadini italiani;
- b)ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- c)ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».
Testo vigente dal 10 giugno 2020
