Art. 1 — Campo di applicazione
Il presente decreto si applica ai prodotti definiti all'allegato I, destinati all'alimentazione umana. Il presente decreto non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti da forno, da pasticceria e biscotteria, i quali, tuttavia, possono riportare le denominazioni di cui all'allegato I, nel rispetto dei requisiti ivi previsti.
Testo vigente dal 28 febbraio 2004
